Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (RSPP, ASPP)

Il Servizio Prevenzione e Protezione è definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori dall’art.2, comma 1, lettera l) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 – nuovo testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fra gli addetti va menzionata la figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (persona designata dal Datore di Lavoro in possesso d’attitudini e capacità adeguate), che ha la funzione di dare coordinamento e razionalità agli interventi del Servizio.

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L’art. 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che il Servizio Prevenzione e Protezione svolga in collaborazione con le altre unità aziendali i prescritti adempimenti di legge tra cui:

  • Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale
  • Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure
  • Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
  • Proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
  • Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

Inoltre svolge attività di: redazione piani di emergenza ed evacuazione, consulenza e pareri per la sicurezza alle varie strutture aziendali, individuazione di metodologie per lo sviluppo del sistema sicurezza integrato con i sistemi qualità dell’Azienda, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ecc… Infine, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. congiuntamente al Medico Competente, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno e gli fornisce con tempestività le valutazioni e i pareri di competenza al fine della programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori.

Il Servizio Prevenzione e Protezione è definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori dall’art.2, comma 1, lettera l) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 – nuovo testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fra gli addetti va menzionata la figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (persona designata dal Datore di Lavoro in possesso d’attitudini e capacità adeguate), che ha la funzione di dare coordinamento e razionalità agli interventi del Servizio.

L’art. 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che il Servizio Prevenzione e Protezione svolga in collaborazione con le altre unità aziendali i prescritti adempimenti di legge tra cui:

  • Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale
  • Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure
  • Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
  • Proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
  • Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

Inoltre svolge attività di: redazione piani di emergenza ed evacuazione, consulenza e pareri per la sicurezza alle varie strutture aziendali, individuazione di metodologie per lo sviluppo del sistema sicurezza integrato con i sistemi qualità dell’Azienda, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ecc… Infine, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. congiuntamente al Medico Competente, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno e gli fornisce con tempestività le valutazioni e i pareri di competenza al fine della programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori.

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